“Lo scopo di un processo è rendere giustizia e basta; qualunque altro scopo, anche il più nobile […], non può che pregiudicare quello che è il compito essenziale della legge: soppesare le accuse mosse all’imputato, per rendere giustizia e comminare la giusta pena.”
– Hannah Arendt, La banalità del male
Se si prova a digitare Hannah Arendt sul web, o su ChatGPT (se si è più sbrigativi), la prima cosa che salta fuori è sicuramente La banalità del male. Di norma è annessa la spiegazione del “mostro” come creatura generata dall’assenza di raziocinio personale, in un mondo in cui il pensiero e la norma sociale sono diventati la crudeltà.
Ma cosa possiamo dire su quella che fu la gestione del processo?
Partendo dal principio, ovvero dal rapimento in Argentina, si può registrare una violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Questa violazione però è - forse - addirittura necessaria, perché l’Argentina non aveva mai dato segni di voler estradare tutti i rifugiati nazisti (pensiamo a Joseph Mengele). Va ricordato che il sistema giuridico argentino prevedeva la prescrizione dei crimini commessi durante la guerra una volta passati quindici anni dalla fine del conflitto (certo è che dipendeva dal tipo di reato e dall’interpretazione giuridica). La prescrizione, nel caso dell’imputato, cadeva il 7 maggio 1960, proprio quattro giorni prima del rapimento. Tralasciamo l’assenza del mandato d’arresto.
Eichmann trascorre otto giorni nei sobborghi di Buenos Aires, legato ad un letto, prima di essere trasferito nel nuovo stato di Israele. Il processo inizia esattamente undici mesi dopo l’ultima discesa dall’autobus che lo accompagnava al lavoro, il giorno 11 aprile 1961, e termina il 15 dicembre dello stesso anno.
Il processo in sé ha molteplici funzioni. La colpevolezza o meno dell’imputato passa in secondo piano e diventa, oserei dire, quasi data per scontata. Importante per quest’ultima affermazione è il libro di Moshe Pearlman, The Capture of Adolf Eichmann. Il libro pubblicato a Londra nel 1961, quattro settimane prima dell’inizio del processo, utilizzava come fonti il materiale dell’ufficio 06 (incaricato di preparare l’istruttoria). In quest’opera vengono raccontate le vere circostanze del rapimento (di cui si è parlato all’inizio), circostanze che gli israeliani non avrebbero voluto vedere pubblicate. Ma la notizia più importante riguarda certamente i magistrati. Pearlman afferma che essi avrebbero diffidato in partenza di qualsiasi cosa avrebbe detto Eichmann durante le deposizioni. Diffidare a prescindere dalle parole udite, non intacca forse l’imparzialità?
Ma non è solo Pearlman il “colpevole”, bensì anche l’allora primo ministro David Ben Gurion. Quest’ultimo affida all’istruttoria diversi compiti. Il primo è senz’altro quello di assolvere ad un fine pedagogico per i giovanissimi, nella speranza che essi assistano al processo (coloro che assistono invece sono persone che conoscono bene gli orrori della macchina nazista, persino la Arendt li conosceva personalmente). Il fine educativo è espresso dai lunghi comizi dei testimoni, comizi nei quali l’imputato molto spesso non è che il grande assente. Alcuni testimoni si mostrano persino infastiditi se interrotti e riportati sulla retta via. coloro chiamati dall’accusa sono poco più di un centinaio, scelti in un mare di candidati. Novanta sono ebrei scampati alla prigionia. Cinquantatré provengono da Polonia e Lituania, territori in cui l’autorità dell’imputato era sempre stata quasi nulla. C’è da dire però che essi furono “testimoni di sfondo”, al contrario dei quattro che parlarono di Theresienstadt, il centro su cui effettivamente Eichmann aveva avuto un gran potere.
Il secondo compito riguarda la necessità di mostrare al mondo il nuovo Stato d’Israele. Grazie a questo processo, finalmente l’immagine degli ebrei non è più quella di un popolo trascinato qua e la come una zattera in mare aperto, ma è quella di un popolo compatto e che non ha bisogno di tribunali internazionali per farsi proteggere. Effettivamente, volendo fare un paragone con altri procedimenti verso ex nazisti, un confronto con il Processo di Norimberga è sicuramente obbligatorio. Per la prima volta nella storia, il processo Eichmann mette in luce gli orrori della Shoah e processa a partire dal problema ebraico (la voce “crimini contro l’umanità” è affrontata dalla Arendt in modo molto ampio e dettagliato, non si entrerà qui nel merito). Norimberga invece, era un tribunale dei vincitori che aveva come base la Convenzione dell’Aja. Certo, i crimini processati sono totalmente nuovi nel loro genere, ma la questione ebraica viene toccata in minima parte, e forse un tribunale internazionale non sente l’esigenza di giustizia di un popolo come il popolo stesso. Un’altra cosa da dire di Norimberga è sicuramente il fatto che viene istituito come tribunale atto a giudicare i reati commessi su scala talmente grande da essere impossibili da geolocalizzare. I criminali collocabili in una precisa zona di azione, erano già stati prontamente consegnati agli stati in questione e poi processati dalle istituzioni locali. Tuttavia resta una criticità. Come può lo Stato d’Israele, che all’epoca dei fatti non era che un sogno di ritorno all’antica gloria, giudicare un criminale che ha commesso reati in un’altra zona del globo? E perché non estradarlo in Germania?
L’estradizione non fu possibile dato che la posizione di Adenauer (nonostante l’apprensione generata da questo processo) fu l’affermare che non esisteva alcun trattato di estradizione tra Israele e la Germania. Ciò però significava solo che Israele non poteva essere costretto a rispedire Eichmann in patria, non che la richiesta non potesse essere inoltrata (suggerimento che diede il procuratore dell’Assia, Fritz Bauer). Un ulteriore motivo contrario all’estradizione era l’abolizione della pena capitale in Germania, avvenuta nel 1949. Insomma, se fosse stato ritenuto colpevole, Eichmann doveva morire così come era stato per Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg e Hermann Göring (anche se la condanna non fu eseguita a causa del suicidio). Come ultimo punto, va tenuto a mente che nonostante la Germania avesse iniziato a processare senza sosta i propri criminali di guerra (per evitare un po’ dell’imbarazzo dato dalla riapertura di vecchie ferite, di cui il processo israeliano era carico), le condanne sono sempre state abbastanza miti e piuttosto indulgenti. Se Eichmann fosse stato processato in madre patria, avrebbe persino rischiato di essere assolto per mancanza di mens rea, ovvero intenzione di delinquere, come osservato nel 1961 da J.J. Jansen.
Una peculiarità dell’istruttoria fu il tentato ingrandimento dell’apparente mostruosità dell’imputato. Si cercò in tutti i modi di provare che Eichmann in persona aveva commesso almeno un omicidio. Questo avvenne anche a causa del totale smarrimento di Gerusalemme all’interno della burocrazia del Reich.
La sentenza non solo tenne conto di alcuni insulti indirizzati all’imputato, come ad esempio “ciclista”, ma riconobbe Eichmann colpevole di tutti e 12 capi d’accusa. I primi quattro capi d’accusa riguardavano lo sterminio del popolo ebraico e venne prosciolto per il periodo che precedette il 1941, anno in cui Eichmann ricevette ordini dal Führer. Prima di allora egli non aveva manifestato l’intenzione di distruggere la popolazione ebraica. Per quello che riguarda gli altri capi d’accusa, che erano sotto la voce “crimini contro l’umanità”, bisogna fermarsi un momento. Nel diritto israeliano, i crimini contro l’umanità si riferivano tanto al genocidio dei non ebrei, quanto a tutti gli altri delitti commessi contro ebrei e non ebrei (purchè non ci fosse l’intenzione di “distruggere” un popolo intero). Quindi, andando a semplificare, tutto quello che Eichmann fece prima dell’agosto 1941 finì sotto i capi 5-12. Il risultato di questa classificazione fu, ad esempio, che il capo 5 gli imputava gli stessi crimini del capo 1 e 2.
L’esecuzione fu eseguita il giorno 31 maggio 1962. L’appello, che aveva semplicemente ribadito la sentenza della prima istruttoria, era terminato due giorni prima. La richiesta di grazia fu rifiutata qualche ora prima di condurre Eichmann al patibolo. Questa fretta è dovuta sia al calendario sia alla strategia. In Israele (almeno formalmente) convivono tre religioni che hanno come giorno dedicato alla preghiera uno degli ultimi tre della settimana. Se l’esecuzione non fosse avvenuta il giovedì (appunto il 31 maggio), si sarebbe dovuto certamente aspettare il lunedì della settimana successiva. Di aspettare ancora non se ne parlava. Quel giorno né l’avvocato della difesa Robert Servatius né il suo assistente erano in terra israeliana, quindi non avrebbero potuto presentare una richiesta per il rinvio dell’esecuzione. Va ricordato che il legale del condannato aveva già presentato una richiesta per far estradare il proprio cliente nella Germania Ovest. Non c’era tempo da perdere: si verificò una specie di corsa contro la burocrazia per uccidere Adolf Eichmann.
Ma, per terminare, questo processo ha anche dei meriti?
Certo che sì. Il grande merito del processo Eichmann è quello di aver finalmente distinto tra crimini di guerra ed azioni disumane atte a distruggere un intero popolo. Questa differenza è ora inseribile in un codice penale. Ciò che è successo durante il Reich non è stato l’ennesimo Pogrom, se l’Asse avesse vinto, non sarebbe terminato né con una nuova diaspora né con una nuova epoca di marrani. Rendere questo processo uno spettacolo è stato forse l’unico modo possibile per gestire tutto il carico emotivo che si trascinava nel non detto sull’Olocausto. Bisogna ricordare che è più probabile che un crimine si ripeta, rispetto alla probabilità che un crimine venga creato come nuovo. Grazie anche al processo Eichmann, noi siamo in grado di vedere dove questo crimine viene ancora perpetrato ottant’anni dopo. Non sempre le vittime sono le stesse, ma questo è lo spirito critico di ognuno di noi a deciderlo.
Autore
Gabriele Parenti
